STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 1 –
(Denominazione e sede)
E’ costituita, nel
rispetto dell’ art. 36 e segg. del codice civile l’associazione denominata:
<<A.C.A. - EDUCAZIONE IN RETE >>
L’uso nella
denominazione dell’immagine-marchio di proprietà della Dott.ssa Segrada Haidi è
subordinato alla sua autorizzazione. Qualora la Dott.ssa Segrada Haidi dovesse
revocare la sua autorizzazione l’Associazione ha l’obbligo di mutare la propria
denominazione eliminando gli elementi distintivi dell’immagine-marchio.
L’associazione ha sede
nel Comune di Luino (VA – Italia).
Il trasferimento
della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - (Finalità)
L’associazione è
apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale.
Le finalità che si
propone sono in particolare:
- la diffusione di una cultura della formazione e
dell’acquisizione di competenze in generale, in particolar modo rivolgendosi al
settore educativo e scolastico ed ai suoi operatori quali: dirigenti, direttori
dei servizi generali ed amministrativi, assistenti amministrativi e
tecnici, docenti e collaboratori scolastici, rivolgendo loro l’organizzazione
di corsi specifici, al fine di accrescere le loro conoscenze, competenze e del
proprio profilo professionale.
- organizzare occasioni di formazione rivolti a
genitori e, in generale, a tutti coloro che hanno l’affido di minori e/o
studenti, tirocinanti e stagisti interessati all’accudimento ed educazione di
bambini, preadolescenti ed adolescenti.
Al centro dell’attività̀
dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative
editoriali inerenti lo scopo sociale, la formazione, l’aggiornamento
professionale e culturale.
Per la
realizzazione del proprio scopo, l’Associazione potrà:
- organizzare eventi
formativi e culturali in genere;
- organizzare ricerche e studi su tematiche educative e
scolastiche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati quali
Università e Centri di Ricerca;
-
organizzare convegni, dibattiti, seminari ed altri eventi pubblici;
-
erogare borse di studio;
- editare libri, dispense, materiale informativo, pubblicazioni e audiovisivi che
abbiano ad oggetto l’educazione e la cultura scolastica in generale;
- organizzare
servizi di consulenza pedagogica, psicologica e legale, senza escludere la
possibilità di fornitura di altri beni o servizi, anche in collaborazione con
altri enti pubblici o privati, a favore di tutte le figure educative che si
occupano di minori e/o di studenti, tirocinanti, stagisti che si preparano al ruolo
educativo:
- intraprendere
ogni altra attività̀ inerente lo scopo associativo;
- intraprendere attività commerciali direttamente connesse, con l’obbligo di reimpiegare gli utili o gli
avanzi di gestione derivanti nella realizzazione dell’attività istituzionale.
L'Associazione si
ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità della struttura, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra
organizzazione culturale.
ART. 3 - (Soci)
Sono ammesse
all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi enti pubblici e
privati, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno.
L’organo
competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo il
quale decide a suo insindacabile giudizio. L’eventuale diniego, anche non
motivato, non è soggetto ad impugnazione. Il richiedente, nella domanda di
ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a
versare la quota associativa.
I soci sono divisi
in tre categorie:
- ordinari: sono coloro
che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita;
- sostenitori:
sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie;
- benemeriti:
sono persone nominate tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo,
per meriti particolari acquisiti a
favore dell’Associazione.
L’ammissione a
socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’associazione
prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo incluso il
trasferimento per causa di morte.
ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno
diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto
di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per
le spese effettivamente sostenute nell’eventuale ed autorizzato svolgimento
dell’attività prestata.
I soci devono
versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e
l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti
svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in
ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può
recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Il socio che
contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
L’esclusione è
deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
ART. 6 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente e Vice-presidente
Tutte le cariche
sociali sono assunte a titolo gratuito fatta eccezione per il rimborso delle
spese che, previamente autorizzate, potranno essere riconosciute ai membri del
Consiglio direttivo.
ART. 7 -
(Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è
composta da tutti i soci.
È convocata almeno
una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci
mediante avviso scritto, anche a mezzo semplice mail, da inviare almeno 10
giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno
dei lavori.
L’Assemblea è
inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può
essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in
tutti gli altri casi.
ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il
rendiconto consuntivo e preventivo;
- approvare le
linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione determinate dal Consiglio
direttivo;
- eleggere il
Presidente, il Vice-presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare su
quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio direttivo.
ART. 9 - (Validità Assemblee)
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da
tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in
proprio o in delega.
Non è ammessa più
di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e, sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità
delle persone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea
straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto ovvero scioglie
l’associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di ¾ dei
soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Qualora a seguito
della convocazione di due assemblee straordinarie non sia stata raggiunta la
presenza dei ¾ dei soci, l’assemblea straordinaria può essere convocata in
terza seduta, è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 10 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e
le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario
che può essere nominato anche tra non soci, ed è sottoscritto dal Presidente e
dal segretario.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di
trarne copia a sue spese.
ART. 11 - (Consiglio direttivo)
Il Consiglio
direttivo è composto da minimo tre membri eletti dall’assemblea tra i propri
componenti.
Delle adunanze del
Consiglio direttivo viene dato atto da verbale sottoscritto dal Presidente e da
un segretario che può essere nominato anche tra non soci.
Il Consiglio
direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei
suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Le adunanze del
Consiglio direttivo possono tenersi anche in modalità telematica, in
tele-video-audio conferenza, a condizione che in sede di verbale si dia atto
della modalità adottata e che il segretario attesti l’effettiva partecipazione
dei consiglieri intervenuti.
Il Consiglio
direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
non espressamente demandati all’Assemblea tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’associazione, redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale
sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, fissa
l’importo della quota sociale annuale, delibera sull’ammissione o esclusione
dei soci, approva i regolamenti interni dell’associazione,
Il consiglio
direttivo dura in carica per numero 5 anni e scade con l’approvazione del
rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio sociale sotto la
sua gestione. I suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.
In caso di
dimissioni di uno o più componenti del Consiglio e se i componenti ancora in
carica rappresentano la maggioranza del Consiglio medesimo, questi nominano i
nuovi componenti determinando eventualmente anche le loro cariche. I componenti
così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. In
caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio il presidente
convoca senza indugio l’Assemblea per procedere all’integrazione dei componenti
dimissionari.
ART. 12 - (Presidente e Vice-presidente)
Il Presidente ha
la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e
l’assemblea; convoca il Consiglio direttivo nonché l’assemblea dei soci sia in sede
ordinaria che straordinaria. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente
le sue funzioni sono esercitate da uno o più Vice-presidenti se nominati.
ART. 13 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono
costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
L'associazione ha
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a
terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la
stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e
specificamente previste dalla normativa vigente.
L’associazione ha
l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione
esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello
scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto
economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio
di ogni anno, fatta eccezione per l’anno di costituzione dell’Associazione. Il
conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di
entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto
economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato
dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente
statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima
dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto
consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale
scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le
modalità di cui all’art. 9.
L’associazione ha
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga
un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal
presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e
dalle leggi vigenti in materia.
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