Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e segg. del codice civile l’associazione denominata:
<<A.C.A. - EDUCAZIONE IN RETE >>
L’uso nella denominazione dell’immagine-marchio di proprietà della Dott.ssa Segrada Haidi è subordinato alla sua autorizzazione. Qualora la Dott.ssa Segrada Haidi dovesse revocare la sua autorizzazione l’Associazione ha l’obbligo di mutare la propria denominazione eliminando gli elementi distintivi dell’immagine-marchio.
L’associazione ha sede nel Comune di Luino (VA – Italia).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
-    la diffusione di una cultura della formazione e dell’acquisizione di competenze in generale, in particolar modo rivolgendosi al settore educativo e scolastico ed ai suoi operatori quali: dirigenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, assistenti amministrativi e tecnici, docenti e collaboratori scolastici, rivolgendo loro l’organizzazione di corsi specifici, al fine di accrescere le loro conoscenze, competenze e del proprio profilo professionale.
- organizzare occasioni di formazione rivolti a genitori e, in generale, a tutti coloro che hanno l’affido di minori e/o studenti, tirocinanti e stagisti interessati all’accudimento ed educazione di bambini, preadolescenti ed adolescenti. 
Al centro dell’attività̀ dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali inerenti lo scopo sociale, la formazione, l’aggiornamento professionale e culturale.
Per la realizzazione del proprio scopo, l’Associazione potrà:
- organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- organizzare ricerche e studi su tematiche educative e scolastiche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati quali Università e Centri di Ricerca;
- organizzare convegni, dibattiti, seminari ed altri eventi pubblici;
- erogare borse di studio;
- editare libri, dispense, materiale informativo, pubblicazioni e audiovisivi che abbiano ad oggetto l’educazione e la cultura scolastica in generale;
- organizzare servizi di consulenza pedagogica, psicologica e legale, senza escludere la possibilità di fornitura di altri beni o servizi, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, a favore di tutte le figure educative che si occupano di minori e/o di studenti, tirocinanti, stagisti che si preparano al ruolo educativo:
- intraprendere ogni altra attività̀ inerente lo scopo associativo;
- intraprendere attività commerciali direttamente connesse, con l’obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione derivanti nella realizzazione dell’attività istituzionale.
L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità della struttura, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

ART. 3 - (Soci)
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi enti pubblici e privati, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo il quale decide a suo insindacabile giudizio. L’eventuale diniego, anche non motivato, non è soggetto ad impugnazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
I soci sono divisi in tre categorie:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo,  per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo incluso il trasferimento per causa di morte.  

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nell’eventuale ed autorizzato svolgimento dell’attività prestata.  
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
-       Assemblea dei soci;
-       Consiglio direttivo;
-       Presidente e Vice-presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito fatta eccezione per il rimborso delle spese che, previamente autorizzate, potranno essere riconosciute ai membri del Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche a mezzo semplice mail, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
-    approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- approvare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione determinate dal Consiglio direttivo;
-   eleggere il Presidente, il Vice-presidente e il Consiglio direttivo;
-  deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto ovvero scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di  ¾  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Qualora a seguito della convocazione di due assemblee straordinarie non sia stata raggiunta la presenza dei ¾ dei soci, l’assemblea straordinaria può essere convocata in terza seduta, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario che può essere nominato anche tra non soci, ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a sue spese.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da minimo tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Delle adunanze del Consiglio direttivo viene dato atto da verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario che può essere nominato anche tra non soci.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Le adunanze del Consiglio direttivo possono tenersi anche in modalità telematica, in tele-video-audio conferenza, a condizione che in sede di verbale si dia atto della modalità adottata e che il segretario attesti l’effettiva partecipazione dei consiglieri intervenuti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, fissa l’importo della quota sociale annuale, delibera sull’ammissione o esclusione dei soci, approva i regolamenti interni dell’associazione,
Il consiglio direttivo dura in carica per numero 5 anni e scade con l’approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio sociale sotto la sua gestione. I suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.  
In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio e se i componenti ancora in carica rappresentano la maggioranza del Consiglio medesimo, questi nominano i nuovi componenti determinando eventualmente anche le loro cariche. I componenti così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio il presidente convoca senza indugio l’Assemblea per procedere all’integrazione dei componenti dimissionari.

ART. 12 - (Presidente e Vice-presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca il Consiglio direttivo nonché l’assemblea dei soci sia in sede ordinaria che straordinaria. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da uno o più Vice-presidenti se nominati.

ART. 13 - (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a.     quote e contributi degli associati;
b.     contributi di privati,
c.     eredità, donazioni e legati;
d.     altre entrate compatibili con la normativa in materia.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, fatta eccezione per l’anno di costituzione dell’Associazione. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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